Art. 23.
(Codice deontologico).

      1. Il codice deontologico per l'esercizio professionale assicura il corretto esercizio della professione nonché il decoro e il prestigio della professione medesima e garantisce i diritti dei cittadini utenti delle prestazioni professionali.
      2. Il codice deontologico è adottato e periodicamente aggiornato dal Consiglio nazionale, previa consultazione degli Ordini territoriali.
      3. Il codice deontologico è pubblicato e reso accessibile ai terzi da parte dell'Ordine professionale.